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Violenza. Divieto di avvicinamento e obbligatorietà dei dispositivi di controllo elettronici - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 25 novembre 2024 n. 42892

Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 25 novembre 2024 n. 42892- Pres. Di Salvo, Cons. Est. Ricci per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell'allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.

L'ordinanza impugnata è stata ritenuta illegittima in quanto ha omesso di indicare i luoghi frequentati dalla persona offesa, la distanza da mantenere da quest'ultima ed ha omesso di disporre le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen..

Diritto penale – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Braccialetto elettronico – Rif. Leg. artt. 81, 582, 610, 612-bis e 624-bis cod. pen.; artt. 275- bis e 282-bis cod. proc. pen.; Legge 24 novembre 2023 n. 168

editor: Cianciolo Valeria