La violenza sulle donne non può mai trovare giustificazione nell'altrui libera scelta di interrompere il rapporto matrimoniale - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 18 novembre 2024, n. 42353
Lunedì, 25 Novembre 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Violenza - Ordini di protezione
È ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a misura cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente dal momento che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse.
Diritto penale della famiglia - Violenza – Violenza sulle donne – Misure cautelari; Rif. Leg. Art. 51 Convenzione di Istanbul 11.05.2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77.
editor: Ferrandi Francesca
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