Pensione di inabilità ed esenzione dal pagamento del CTU - Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 22 novembre 2024 n. 30147
Lunedì, 25 Novembre 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Processo civile
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In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.
L'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si è contestata la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c." è stato accolto dalla Suprema Corte che ha cassato la sentenza senza rinvio.
Prestazioni previdenziali - Pensione di inabilità - CTU - Accertamento tecnico preventivo - Reddito familiare inferiore al limite previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 41 – Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali - Rif. Leg. artt. 365, 366 e 445-bis c.p.c.; 'art. 152 disp. att. c.p.c.; art. 41 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
editor: Cianciolo Valeria
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