Procedimenti camerali: inammissibile la produzione di documenti sopravvenuti dopo la chiusura dell’istruttoria. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29908
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In tema di procedimenti camerali disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., caratterizzati dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, senza il rispetto di rigorosi termini, ma deve essere assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, sicché, una volta rimessa la causa in decisione, non possono essere prodotti e, comunque, utilizzati nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, se non previa rimessione della causa sul ruolo, in modo tale che la parte che non ha effettuato la produzione possa dedurre in ordine ad essa ed eventualmente offrire prova contraria.
Diversamente, l'acquisizione di documenti, ancorché sopravvenuti, quando oramai la causa è stata assunta in decisione, comporta una violazione del diritto al contraddittorio e del correlato diritto di difesa, ove tale documentazione sia utilizzata ai fini della decisione, con conseguente nullità della statuizione senza che sia necessaria la dimostrazione di alcun ulteriore nocumento in concreto subito dalla parte stessa.
Rif. Leg. Art. 737 ss. c.c. abr.
Procedimenti camerali – Produzioni documentali – Rimessione della causa in decisione
Riconosciuta preliminarmente la ritualità della instaurazione del contraddittorio, non intendendosi preclusivo, nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la Corte di Cassazione ricorda come in tali giudizi, di per sé caratterizzati dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cfr. Cass., Sez. I, Ordinanza n. 27234 del 30/11/2020).
Nonostante abbiano sancito che l'esattezza del rito può essere invocata solo per riparare ad una precisa e apprezzabile lesione che si sia determinata per la parte "sul piano pratico processuale" (Cfr. Cass., Cass. Sez. U, Sentenza n. 3758 del 17/02/2009 ), le Sezioni Unite hanno precisato che questa affermazione non può, però, essere enfatizzata fino al punto da essere estesa al ben diverso caso della dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale.
Secondo le Sezioni Unite, quando è dedotta la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e, conseguentemente, del diritto di difesa, la parte non ha l'onere di denunciare il concreto nocumento subito in conseguenza della violazione, poiché il contraddittorio e la difesa sono in sé tutelati e si devono realizzare in pienezza ed effettività (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021).
Nel giudizio di reclamo proposto contro la statuizione assunta in sede di modifica delle condizioni di divorzio, la controricorrente risulta avere depositato, quando la causa era stata già rimessa in decisione, documenti sopravvenuti, esaminati e considerati decisivi dalla Corte d'Appello in assenza di contraddittorio.
Il provvedimento impugnato viene pertanto cassato con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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