L'iter decisionale cui deve attenersi il giudice dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 novembre 2024, n. 29911

Venerdì, 22 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29911- Pres. Giusti, Cons. Rel. Garri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Occorre distinguere in due fasi l'iter decisionale cui deve attenersi il giudice di merito relativamente alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Un primo e preliminare scrutinio avente ad oggetto l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Laddove tale giudizio abbia esito negativo il giudice di merito dovrà conseguentemente valutare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ai fini dell'accertamento della sussistenza del necessario squilibrio economico fra i coniugi, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Assegno divorzile – Parametri – Natura assistenziale e compensativa – Perequativa dell’assegno divorzile – Rif. Leg. art. 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 143, 148, 159 e 179 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria