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Anche il test del DNA sui fratelli prova la paternità. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29838

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29838, Cons. Rel. Dott. Rosario Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immunoematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immunoematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore

Conf. Cass., n. 1279/14.

 

Rif. Leg. Art. 269 c.c.

Accertamento giudiziale di paternità – Compatibilità genetica – Prova indiziaria o presuntiva

Gli odierni ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’Appello la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, accoglie la domanda di accertamento della paternità in virtù del grado statistico di compatibilità genetica emerso all'esito degli accertamenti medici effettuati tra le parti in causa - l’attrice e i fratelli - che comprovano in maniera inequivoca che le stesse sono figli dello stesso padre. Sostengono i convenuti che il Tribunale avrebbe dovuto preferire la prova più esplicita (test della paternità) in luogo di quella meno sicura e più suscettibile di interpretazioni (test di fratellanza).

Ricorda la Corte di Cassazione che l'art. 269 c.c. consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non ponendo alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cfr. Cass., n. 12166/05).

Nella specie, la decisione discrezionale dei giudici di merito in ordine al test genetico disposto con riguardo a fratelli è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità.  Peraltro, il test genetico effettuato ha una probabilità quasi coincidente con la certezza ed è suffragato da prove orali.

La Corte di Cassazione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso.

editor: Fossati Cesare