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Adozione: anche nel giudizio di legittimità il tutore provvisorio del minore è parte necessaria. Cass. Civ., Ord. 20 novembre 2024, n. 29922

Venerdì, 22 Novembre 2024
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. Civ., Ord. 20 novembre 2024, n. 29922, Cons. Rel. Dott.ssa Eleonora Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della L. n. 184/1983  attribuisce ai genitori del minore e al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento anche in appello, sebbene in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331  c.p.c., ove questi ultimi non abbiano proposto il gravame.

Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1472 del 25/01/2021

Rif. Leg. Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 331 c.p.c.

Stato di abbandono del minore – Capacità genitoriali – Parti necessarie del procedimento – Notifica – Integrazione del contraddittorio

La Corte di Cassazione pronuncia la presente ordinanza interlocutoria dopo avere preliminarmente rilevato il difetto di prova del perfezionamento della notifica effettuata al tutore provvisorio del minore, non avendo la parte ricorrente depositato l'avviso di ricevimento ad esso relativo.

La causa, rimandata a nuovo ruolo, si sostanzia nella impugnazione della dichiarazione dello stato di adottabilità, da parte della madre del minore, la quale, nel corso del giudizio di merito, aveva contestato lo stato di abbandono del proprio figlio, evidenziando di aver sempre ottemperato ai suoi doveri genitoriali, nonostante la condotta violenta posta in essere nei suoi confronti dal compagno, di avere sempre protetto il bambino e di avere cambiato vita proprio per amore del figlio.

La Corte territoriale, sulla base dell'analisi dei dati raccolti durante l'istruttoria svolta in primo grado, aveva ritenuto di dover confermare la dichiarazione di adottabilità piena del minore a fronte dell'esistenza di deficit intellettivi e di caratteristiche di personalità dei genitori che li rendevano inidonei ad assumere e conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio.

Nè a parere della Corte territoriale, avrebbe potuto essere disposta, nella fattispecie, una "adozione mite" , non soltanto per via della autonomia del procedimento previsto ai sensi dell'art. 44  L. 184/1983, ma soprattutto per l’opportunità di escludere contatti tra madre e figlio, in considerazione del disagio manifestato dal minore successivamente agli incontri con la madre.

editor: Fossati Cesare