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Atti persecutori e non maltrattamenti se le condotte moleste sono perpetrate dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" -Cass. Pen., Sez. VI, sent. 20 novembre 2024, n. 42518

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 20 novembre 2024, n. 42518 - Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Tripiccione per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.


Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia- Atti persecutori – Cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa - Divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici - Rif. Leg. artt. 572 e art. 612-bis c.p.

editor: Cianciolo Valeria