Competenza per i reati di violenza sessuale in applicazione del principio "tempus regit actum" - Cass. Pen., Sez. V, sent. 20 novembre 2024 n. 42465

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 20 novembre 2024 n. 42465 - Pres. Di Nicola, Cons. Est. Macrì per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per i reati di violenza sessuale commessi prima del 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019 n. 89, ai danni di persone che non hanno compiuto i dieci anni, la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale in quanto il referente normativo applicabile nella fattispecie (reati commessi sotto il vigore della lex mitior) è l'art. 2, comma quarto, cod. pen. e non quello derivante dal combinato disposto degli art. 5 e 6 cod. proc. pen. (disposizioni applicabili, in piena sovrapposizione alla disciplina sostanziale, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 legge n. 69 del 2019) e, in caso di gravame, alla corte di appello, indipendentemente dal fatto che l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto sotto il vigore della nuova norma, mentre per i reati commessi dal 9 agosto 2019 in poi la competenza per materia è rispettivamente della corte di assise e della corte di assise di appello.
La competenza per materia va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale e ciò in applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali.

Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata dopo la modifica normativa ex lege n. 69 del 2019.

Diritto penale – Violenza sessuale su minorenne – Applicazione del principio "tempus regit actum"- Successione nel tempo delle norme processuali - Rif. Leg. artt. 2, 609-bis e 609-ter cod. pen.; artt. 5 e 6 cod. proc. pen.; art. 13 della Legge 19 luglio 2019 n. 89

editor: Cianciolo Valeria