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Polizza vita. Basta la qualità di erede legittimo - Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 novembre 2024 n. 28749

Giovedì, 21 Novembre 2024
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 novembre 2024 n. 28749 - Pres. De Stefano, Cons. Rel. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 cod. civ.", si pone alla stregua di "atto inter vivos con effetti post mortem".
La generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente", e ciò in quanto "il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.

Rimane, comunque, ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’ art. 1920 c.c.

Successione – Qualifica di erede - Polizza vita – Eredi testamentari – Rif. Leg. artt. 587, 1298, 1362, 1363, 1920 cod. civ.; artt. art. 91, 92, 97, 112, 115 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria