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Efficace l’applicazione combinata degli articoli 614-bis e 709-ter c.p.c. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024 n. 29690

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29690 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29690 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida

L'applicazione combinata dell'art. 709-ter c.p.c. e dell'art. 614-bis c.p.c. può rivelarsi efficace e necessaria proprio in relazione all'attuazione del principio di bigenitorialità, secondo cui va preservata, nell'interesse del minore, la presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea ad assicurargli una stabile consuetudine di vita e di relazioni affettive con entrambi i genitori, unitamente al dovere di questi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione del figlio.
L'art. 614-bis cod. proc. civ. è inclusivo di ogni provvedimento che pur non riportando formalmente una condanna, impone l'osservanza delle previsioni degli obblighi infungibili adottate nell'interesse del figlio, tra cui sono insite le modalità in cui si esplica l'affidamento.
Si deve affermare che anche la disciplina dettata dall'art. 709-ter c.p.c., in materia di famiglia, non precluda la possibilità di fare ricorso ad altri istituti generali dell'ordinamento processuale, non trattandosi di un sistema chiuso ed avendo i provvedimenti ex art. 614-bis c.p.c. e quelli ex art. 709-ter c.p.c. diversa natura e funzione, ben potendo, quindi, concorrere ed essere cumulati.


Processo civile – Madre ostacolante - Diritto alla bigenitorialità - Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni – Rif. Leg. artt. 330, 333, 336 e 337-ter cod. civ.; artt. 473-bis. 39, 614-bis e 709-ter c.p.c.; art. 24 della CCFUE; art. 8 CEDU; art. 3 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo

editor: Cianciolo Valeria