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Violazione dei doveri deontologici per l’avvocato che contatta privatamente via Messenger il giudice - Consiglio Nazionale Forense, sent. 10 novembre 2024 n. 232

Mercoledì, 20 Novembre 2024
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 10 novembre 2024 n. 232 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pubblicazione sui profili social di un post ad evidente contenuto denigratorio dell’operato del giudice non solo è del tutto inopportuna, ma è violativa della norma che impone la correttezza dell’avvocato nei rapporti con il magistrato.
Costituisce ulteriore violazione dei doveri deontologici dell’avvocato l’aver addirittura contattato privatamente fuori dalla sede istituzionale – via Messenger – il giudice chiedendo spiegazioni in merito alle decisioni ordinatorie assunte nella causa che la vedeva anche come parte.

La vicenda disciplinare traeva origine dall’esposto presentato da un giudice, il quale chiedeva al COA di Perugia di valutare, alla luce dei post sui social e del messaggio inviato dalla professionista su Messenger, eventuali responsabilità disciplinari, dati anche i toni offensivi utilizzati e la ricostruzione dei fatti processuali non corrispondenti al vero.
Il CDD di Perugia, all’esito dell’istruttoria applicava la sanzione della censura.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il CNF ha applicato la più lieve sanzione dell’avvertimento.

Avvocato - Violazione dei doveri deontologici – Rapporti con il magistrato – Rif. Leg. artt. 9 e 53 del CDF

editor: Cianciolo Valeria