Adozione del maggiorenne e posposizione del cognome - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024 n. 29684
L’interesse, ravvisabile congiuntamente nell’adottante e nell’adottando, alla solidarietà affettiva e alla preservazione di una vita comune esige di essere riconosciuta nella propria identità e dignità dall’ordinamento anche a fronte di un considerevole divario di età.
L’egoistico interesse di natura tipicamente patrimoniale sotteso all’originaria funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne è da considerarsi superato e piegato all’idea della rilevanza di superiori principi morali e solidaristici.
Condizione principale che legittima l’adozione è il reciproco consenso.
Nel caso in esame, dunque, alla luce dei richiami giurisprudenziali e di una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, la domanda di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando respinta in primo grado, ritenuta assorbita dalla Corte d'appello e riproposta in sede di legittimità, è stata rimessa al giudice del rinvio, risultando comunque fondata in diritto, alla luce del recente intervento della Corte costituzionale.
Adozione del maggiorenne – Cognome – Posposizione del cognome – Consenso delle parti – Autodeterminazione - Rif. Leg. artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312 cod. civ.; art. 2 Cost.; art. 8 CEDU; art. 7 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali
editor: Cianciolo Valeria
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