inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Si alla rettificazione del sesso, se corrisponde al benessere psicofisico dell’istante. Tribunale di Catanzaro, Sent. 24 maggio 2024

Mercoledì, 20 Novembre 2024
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Diritto alla salute | Diritti della persona | Merito Sezione Ondif di Cosenza
Tribunale di Catanzaro, Est. Mellace, sentenza 24.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In adesione ad una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Piuttosto, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.

Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.

 

Conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015.

Rif. Leg.  Artt. 1, 3 Legge 14 aprile 1982 n. 164; Art. 31, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150

Rettificazione di sesso – Intervento chirurgico – Diritto alla salute - Identità personale – Benessere psicofisico

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, riconoscendo il  diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, ritiene che la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porti ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. In coerenza con i supremi valori costituzionali, va rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.

Tanto premesso, il Tribunale, nella fattispecie, in virtù della certificazione medica allegata da parte attrice, delle dichiarazioni rese in udienza, nonché delle risultanze peritali, ritiene che l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico sia necessario al fine di consentire all’istante di raggiungere un pieno benessere psicofisico, così assolvendo a quel ruolo di garanzia del diritto alla salute di cui alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.


*Si ringrazia l'avv. Giuliano Arabia, presidente Aiga Cosenza

editor: Fossati Cesare