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Quando la casella pec è piena la notifica si perfeziona ugualmente? - Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 05 novembre 2024, n. 28452

Mercoledì, 20 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 05 novembre 2024, n. 28452; Pres. D’Ascola, Rel. Vincenti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il destinatario della notifica via PEC ha l'onere di gestire diligentemente la propria casella di posta elettronica certificata, assicurandosi che non risulti satura (art. 20 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44). Tuttavia, l'inadempimento di questo obbligo non comporta il perfezionamento della notifica in assenza della "RdAC", bensì impone al notificante di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio nelle forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.


Processo civile – Casella pec piena - Notifiche via pec – Notifiche; Rif. Leg. Art. 137 e ss. c.p.c. e art. 20 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

editor: Ferrandi Francesca