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Chiarimenti sull’improcedibilità del ricorso per cassazione - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 08 novembre 2024, n. 28786

Mercoledì, 20 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 08 novembre 2024, n. 28786; Pres. Di Virgilio, Rel. Cons. Oliva per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell'improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. Infine, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.


Processo civile – Improcedibilità – Deposito del ricorso – Ricorso per cassazione; Rif. Leg. Art. 369 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca