La Mediazione Familiare entra nelle procedure di Negoziazione Assistita. Una proposta per la discussione e la promozione di prassi condivise
Il documento esito del gruppo di lavoro Ondif
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Premesso che
- Le procedure di negoziazione assistita familiare, introdotte dal Decreto-legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, sono state oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera della Legge 26.11.2021 n. 206, entrate in vigore il 22 giugno 2022, nonché ad opera del Decreto Legislativo 10.10.22 n.149, la cui originaria entrata in vigore, fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall’art. 1 comma 380 della legge 29.12.2022 n. 197 (cd. legge di bilancio per il 2023).
- L’art. 6 del Decreto-legge 132/2014 (convertito in legge 162 del 2014) prevede:
comma 2 […] In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l’accordo non risponde all'interesse dei figli, o che è opportuno procedere al loro ascolto, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti, provvede senza ritardo.
comma 3 […] Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- nel Preambolo della Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo, adottata a Bruxelles il 24.11.2006, si legge che l'avvocato, nell'espletamento della sua funzione sociale, deve prevenire ed evitare i conflitti, e, oltre che difendere la causa del proprio assistito, deve essere anche il suo consigliere.
- Considerato che nella ipotesi di circolazione europea dell’accordo, l’efficacia della convenzione può dipendere dalla presenza o meno dall’ascolto del minore, in vista del Regolamento 2019/1111 (Bruxelles II-ter): Articolo 68 (par. 3) Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l’atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.
- Quando si è in un dialogo bidirezionale tra persone che si trovano coinvolte in un conflitto, queste tendono a rinforzare la loro posizione, mentre il mediatore terzo riesce a parlare con ciascuno di loro per approfondire le loro ragioni, permette l'esplorazione dei valori e può aiutare a mettere in dubbio la graniticità delle loro posizioni.
Il mediatore mette in campo questa terzietà, non prende posizione quando ci sono dei conflitti di valori, ma aiuta le parti a vedere la posizione dell'altro, quindi a non rimanere arroccati sulle proprie posizioni. Aiuta anche gli avvocati a svincolarsi dalla posizione adesiva al cliente e a creare gruppo di lavoro interconnesso.
Tanto premesso
Tenuto conto dell’importanza assunta dalla Mediazione Familiare, anche nell’ambito delle procedure contenziose, come previsto dalla riforma Cartabia, e al fine di favorire, nella misura più ampia possibile, la sua diffusione anche nell’ambito della N.A., le avvocate e gli avvocati che avviano i percorsi di N.A., dopo l’obbligatoria informativa sulla mediazione familiare, potrebbero inserire nelle convenzioni di negoziazione assistita, la facoltà delle parti di accedere ad un incontro informativo gratuito sulla mediazione familiare, da svolgersi preferibilmente con la presenza – se del caso anche da remoto - degli stessi difensori, a cura di un professionista Mediatore Familiare, eventualmente usufruendo di quelli reperibili presso i Centri per le famiglie, i consultori, le Associazioni di mediazione familiare, gli Sportelli Informativi, istituiti o istituendi presso le sedi giudiziarie d’Italia.
Sempre al fine di contribuire alla più ampia diffusione di una cultura della mediazione e della soluzione non contenziosa del conflitto, gli avvocati potrebbero invitare le parti ad usufruire di un percorso di mediazione familiare preliminare, propedeutico al percorso di negoziazione, da esperire preventivamente, in funzione del successivo lavoro di scrittura degli accordi, inserendo questo passaggio nella convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 6 comma 1 D.L. 134/2014.
Potrebbe essere anche favorevole alla conduzione e buon esito del setting negoziale che le parti acconsentano a sospendere il tavolo della negoziazione, affinché sia incaricata la figura del mediatore familiare, quale terzo facilitatore, all’interno della procedura di negoziazione assistita.
In relazione ai figli minori, ove l’età lo consenta, stante anche il chiaro disposto dell’art. 56 II comma del codice deontologico forense, inserire la possibilità di usufruire dell’intervento del mediatore familiare affinché o direttamente o attraverso le istruzioni da questi fornite ai genitori, si possa dare atto, nell’accordo di negoziazione, che l’ascolto del minore è stato esperito. L’esigenza dell’ascolto risulta peraltro essere una pregiudiziale soprattutto nell’ipotesi di circolazione dell’accordo all’interno della U.E.
Il buon esito di una complementarità tra mediatori e avvocati che, pur avendo un comune obiettivo, mantengono, nell’ambito della gestione del conflitto familiare, i rispettivi e distinti ruoli, non può prescindere da una formazione e un aggiornamento professionale comune.
Soprattutto gli avvocati e le avvocate sono chiamati ad acquisire una competenza specifica in ambito di tecniche di comunicazione e una formazione multidisciplinare con conoscenze possibilmente in ambito psicologico e sociologico.
editor: Fossati Cesare
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