Radiazione per l’avvocato professore che promette il superamento degli esami in cambio di sesso - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 14 novembre 2024 n. 29439
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.
Si ricorda che con l’art. 54 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 è stato espressamente statuito che «il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria all’avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione».
Dunque, la sospensione del procedimento disciplinare non è imposta né dalla legge né esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il processo penale ed il procedimento disciplinare, con il dettato dell’assoluta prevalenza della sentenza penale sulla decisione disciplinare.
Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità – Rif. Leg. artt. 9 e 54 della L. 31 dicembre 2012, n. 247
editor: Cianciolo Valeria
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