Protezione internazionale. Occorre considerare il certificato di residenza con altri elementi per la prova dell'esistenza di una vita familiare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2024 n. 29423

Venerdì, 15 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Stranieri
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In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.
Ai fini della protezione internazionale, occorre considerare le risultanze del certificato di residenza unitamente agli altri elementi disponibili al fine di verificare se la complessità della congerie istruttoria possa condurre a ritenere raggiunta la prova dell'esistenza di una vita familiare.
La S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari.
 
Stranieri – Protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 ratione temporis – Natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato – Rilevanza autonoma rispetto all’inserimento socio-lavorativo – Sussistenza – Ragioni – Rif. Leg. art. 19 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 8 CEDU; art. 7 Carta di Nizza; artt. 2, 29 e 31 Cost.,

editor: Cianciolo Valeria