Trasferimento di beni immobili in sede di separazione suscettibili di revocatoria - Cass. Civ., Sez. III, ord. 6 novembre 2024 n. 28558
L'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale".
La Suprema Corte precisa che la sussistenza dei requisiti per la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. deve farsi con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
Separazione - Trasferimento immobiliare - Libertà negoziale dei coniugi - Azione revocatoria – Rif. Leg. artt. 147, 148, 156, 1322, 1333, 1411, 2901 cod. civ.; artt. 29, 41 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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