Sentenza straniera di adozione, automaticamente efficace in Italia ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 218/1995. Tribunale per i Minorenni di Trento, decreto 5 novembre 2024
La centralità dell’interesse superiore del minore e del diritto dello stesso ad una famiglia, oltre al fondamentale interesse alla continuità degli status familiari e, conseguentemente, al pieno riconoscimento in Italia di una situazione di fatto non solo legittimamente ammessa nel Paese di residenza della famiglia, ma anche evidentemente consolidata, non può non determinare la conformità della sentenza di adozione emessa all’estero all’ordine pubblico internazionale, con ciò potendo il provvedimento produrre automaticamente effetti nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 41 Legge 218/1995, senza bisogno di alcun intervento giurisdizionale.
Rif. Leg. Art. 36 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 41 Legge 31 maggio 1995, n. 218 e ss.mm.ii.
Adozione internazionale – Riconoscimento in Italia – Ordine pubblico internazionale – Best interest of the child
Nanti il Tribunale per i Minorenni di Trento viene posta la quaestio iuris riguardante la riconoscibilità in Italia di una sentenza di adozione emessa dal competente Giudice boliviano nei confronti di un cittadino in possesso di doppia cittadinanza, italiana e boliviana, il quale il 13 ottobre 2021 è divenuto padre adottivo di una minore nata da una precedente relazione della moglie.
Il Tribunale, facendo proprio l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 76/2016) e dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU.sent. 31 marzo 2021, n. 9006), non ritiene applicabile l’art. 36, comma 4, Legge 184/1983, in quanto ai richiedenti manca il requisito soggettivo comune della cittadinanza italiana.
Uniformandosi al principio di diritto secondo il quale in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della Legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria (Cfr. Cass. Civ., ss. uu., sent. 12193/2019), il Collegio ritiene che il concetto di ordine pubblico non possa non ritenersi strettamente connesso a quello del superiore interesse del minore (best interest of the child), cui va attribuito “rilievo determinante” (Cfr. Corte Cost., sent. 32/2021) nell’ordinamento giuridico minorile nel suo complesso.
Nella fattispecie, il rispetto del superiore interesse del minore è stato provato dai diversi elementi emersi in istruttoria.
Sussistendo i requisiti previsti dall’art. 64, Legge 218/1995, il provvedimento de quo produce automaticamente effetti nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 41, comma 1 della medesima legge, senza bisogno di alcun intervento giurisdizionale. All’istante il compito di avanzare richiesta di trascrizione rivolgendosi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune AIRE competente.
editor: Fossati Cesare
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