Specifica autorizzazione e nomina di curatore per il beneficiario di ads che intenda proporre domanda di separazione e divorzio. Corte d’Appello di Milano, 13 novembre 2024
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Considerata la peculiarità del giudizio instaurato ex art 473-bis.49 c.p.c., che richiama implicitamente l’abrogato art 4, comma 5, Legge n. 898/1970, e la necessità della nomina del curatore allorquando si prospetti un conflitto di interesse, è necessaria una specifica autorizzazione per l’amministratore di sostegno che instauri, in favore del beneficiario, una azione cumulativa di separazione e divorzio ed è parimenti necessario che l’autorizzazione contempli la nomina di un curatore cui sia conferito uno specifico ius postulandi con riferimento alle plurime questioni sottese all’azione al fine di una protezione, non solo formale, ma anche di una rappresentanza piena della autonomia personale e negoziale del beneficiario. In difetto, non può dirsi correttamente instaurato il contraddittorio, ciò integrando una violazione rilevante ex art 354 c.p.c. tale da determinare, per effetto della nullità, la regressione del procedimento al primo grado di giudizio.
Rif. Leg. Artt. 75, 82, 354, 473-bis.14, 473-bis.49, 473-bis.52, 473-bis.58
Domanda cumulativa di separazione e divorzio – Autorizzazione del Giudice Tutelare – Nomina di un curatore – Vizio del contraddittorio – Nullità – Rinvio al Giudice di prime cure
La Corte d’Appello di Milano ritiene fondata l'eccezione avanzata dall’appellato in merito alla carenza di legittimazione attiva di controparte in quanto l'amministratore di sostegno ha proposto domanda cumulativa di separazione e anche di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in difetto di specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il Collegio richiama analogicamente la normativa relativa alla tutela processuale dell’incapace avendo cura di precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità i principi dettati in materia di divorzio dall’art. 4, comma 5, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii., non possono ritenersi inapplicabili alla separazione per il solo fatto che l’ordinamento non contempli, in materia, un’espressa previsione in tal senso.
La giurisprudenza peraltro ha garantito continuità di effetti al principio, estendendone l'ambito applicativo a tutte le misure di protezione, quindi anche con riferimento alla sostituzione rappresentativa ad opera dell’amministratore di sostegno relativamente alla domanda di separazione giudiziale riguardante il beneficiario, risultando in ogni caso necessaria la nomina del curatore allorquando si prospetti un conflitto di interesse.
Tenuto conto anche del richiamo operato dall’art. 473-bis.58 c.p.c. all’art. 473-bis.52c.p.c., nella fattispecie emerge la necessità di una specifica autorizzazione che contempli anche la nomina di un curatore munito di ius postulandi
L’omessa integrazione del contraddittorio rilevato in appello implica ex art. 354, comma 1, c.p.c., l'annullamento della decisione di primo grado e il rinvio della causa al giudice di prime cure, al quale, tenuto conto della conflittualità tra i coniugi, è demandato il compito di nominare un curatore che dia adeguato spazio di rappresentanza alle minori. Assorbita ogni altra questione.
editor: Fossati Cesare
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