L’esclusione automatica di taluni familiari della vittima di reati intenzionali non garantisce un indennizzo «equo ed adeguato» - CGUE, Sez. V, Sent., 7 novembre 2024, causa C-126/23
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori.
Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Nozione di “vittime” – Sistema di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale– Indennizzo “equo ed adeguato”; Rif. Leg. Direttiva 2004/80/CE Art. 12, paragrafo 2
editor: Ferrandi Francesca
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