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E’ inammissibile la revisione del provvedimento non coperto dal giudicato. Tribunale di Genova, sent. 8 novembre 2024

Martedì, 12 Novembre 2024
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Est. Maddaleni, sent. 8.11.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù della giurisprudenza formatasi sulle norme di cui agli artt. 710 c.p.c. e 9 L. 898/1970, in oggi sostituite dall’art. 473-bis.29 c.p.c., consolidata nel ritenere che la modifica/revisione prevista dalle due norme fosse possibile esclusivamente con riferimento alle disposizioni di provvedimenti passati in giudicato, è inammissibile la domanda di revisione della pronuncia della Corte di Appello, cassata con rinvio a diversa sezione, per la pronuncia sulle medesime questioni – affidamento e frequentazioni padre e figli - oggetto del procedimento già instaurato ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.29 c.p.c., 384 c.p.c.; Artt. 333, 337-ter c.c.

 

Affidamento minori – Esercizio della responsabilità genitoriale – Revisione – Maltrattamenti – Alienazione genitoriale – Revisione - Giudicato

 

Il Tribunale di Genova viene investito della domanda di modifica di quanto disposto dalla Corte di Appello di Genova in ordine ai tempi di frequentazione del padre con i figli, già affidati ai Servizi Sociali, nel contesto di una complessa vicenda separativa nella quale la conflittualità delle parti risulta aggravata da allegazioni di violenza a carico del padre, assolto in sede penale, e da condotte alienanti da parte della madre. 

Nello specifico, viene chiesta la revisione della sentenza dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione in relazione alle statuizioni relative alla regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso, con rinvio alla Corte di merito per la decisione conforme ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità. 

Avendo la ricorrente peraltro già provveduto alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di Appello, la quale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve uniformarsi alle indicazioni del giudice di legittimità in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitoriali e di ogni aspetto agli stessi connesso, ovvero anche sulle frequentazioni tra padre e figli, la domanda avanzata ai sensi dell’art. 473-bis.29 c.p.c. risulta inammissibile.

editor: Fossati Cesare