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La revoca unilaterale del consenso nelle procedure congiunte con cumulo di separazione e divorzio, di Germana Bertoli

Martedì, 12 Novembre 2024
Dottrina | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Accordi di separazione e di divorzio Sezione Ondif di Torino
Bertoli. Revoca del consenso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La riforma Cartabia ha apportato cambiamenti significativi in termini procedurali per quanto riguarda il rito applicabile alla separazione dei coniugi e al divorzio. In questo scritto l’attenzione si concentrerà sui procedimenti a iniziativa congiunta che, nel nuovo rito di famiglia, sono stati unificati sotto un modello processuale ricalcante quello che era previsto dall’art. 4, comma 16, della legge n. 898/1970 (articolo oggi abrogato) per il divorzio congiunto.
Con tale unificazione l’impatto importante si è avuto essenzialmente sulla separazione che ha visto l’eliminazione dell’omologa, provvedimento che concludeva il procedimento, emessa a valle di quella che potevamo definire un’attività di “controllo” esercitata da parte del giudice sugli accordi raggiunti tra le parti.  Infatti, vi era una verifica atta ad accertare che le condizioni stabilite dai coniugi in merito all’affidamento, al mantenimento e alla cura dei figli fossero conformi all’ interesse di questi ultimi, tanto che, se le condizioni concordate fossero risultate inadeguate o contrarie al benessere della prole, il giudice avrebbe potuto richiedere modifiche o, in casi estremi, rifiutare l’omologazione. Ugualmente si procedeva alla verifica della conformità dell'accordo alla legge: il giudice controllava che le condizioni economiche e patrimoniali pattuite tra i coniugi non violassero le norme imperative dell’Ordinamento.
Detta attività di controllo non è più compatibile, però, con il nuovo rito della separazione a domanda congiunta, il cui procedimento si conclude con una sentenza, provvedimento da cui discendono direttamente, per sua natura, gli effetti giuridici relativi alle condizioni e alle richieste formulate congiuntamente dai coniugi. Di conseguenza, per una maggiore precisione linguistica, a parere di chi scrive non si dovrebbe più parlare di separazione “consensuale”, ma di separazione “congiunta”, analogamente a quanto avviene per il divorzio. Il concetto di “consensualità”, infatti, richiama la negozialità dell’accordo, a fronte della quale il ruolo dell’Autorità giudiziaria, come abbiamo visto, non può che riguardare l’attribuzione di efficacia all’accordo stesso, come conclusione di un susseguirsi di atti tipici di una fattispecie a formazione progressiva oggi non più esistente nel diritto di famiglia.


continua

editor: Fossati Cesare