Stranieri. L’integrazione si dimostra anche attraverso le relazioni sociali - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2024 n. 28973
Il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato.
In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale.
Straniero - Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento – Rif. Leg. art. 8 CEDU; artt. 5 e 19 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
editor: Cianciolo Valeria
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