Maltrattamenti. La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 novembre 2024 n. 40888
Il disposto dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente "subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".
Nell'ipotesi di condotta sviluppatasi sotto due differenti regimi normativi, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitualità, la sanzione è quella vigente alla data della consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente.
Se uno degli episodi di maltrattamento, come nel caso di specie, è accaduto in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2019, è dunque, obbligatoria l'applicazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen.
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli minorenni - Sospensione condizionale della pena - Percorsi di recupero presso enti o associazioni - Rif. Leg. artt. 165, 572 cod. pen.; Direttiva del 14 maggio 2024 n. 2024/1385/Ue "Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica"; art. 16 della Convenzione di Istanbul; art. 15 della Legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica).
editor: Cianciolo Valeria
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