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Maltrattamenti. La situazione di "convivenza" non si basa solo sull' esistenza di un figlio minore - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 novembre 2024 n. 40887

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 7 novembre 2024 n. 40887 - Pres. Aprile, Cons. Rel. Silvestri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio di legalità impone di accertare, ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 cod. pen, la "convivenza" cioè l'esistenza di una relazione affettiva, qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità, da una coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e che sia espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.


Diritto penale della famiglia- Maltrattamenti -Atti persecutori - Assenza del requisito della convivenza - Reiterazione degli atti persecutori – Rif. Leg. art 572 e 612 bis, cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria