Maltrattamenti. La situazione di "convivenza" non si basa solo sull' esistenza di un figlio minore - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 novembre 2024 n. 40887
Domenica, 10 Novembre 2024
Giurisprudenza
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Convivenze
| Legittimità
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Il principio di legalità impone di accertare, ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 cod. pen, la "convivenza" cioè l'esistenza di una relazione affettiva, qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità, da una coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e che sia espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.
Diritto penale della famiglia- Maltrattamenti -Atti persecutori - Assenza del requisito della convivenza - Reiterazione degli atti persecutori – Rif. Leg. art 572 e 612 bis, cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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