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L'actio interrogatoria non dirime un conflitto tra diritti - Cass. Civ., Sez. II, sent. 7 novembre 2024 n. 28666

Domenica, 10 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 7 novembre 2024 n. 28666 - Pres. Rel. Manna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio: L'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti perché incide, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità, che ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione esclude, secondo i casi, la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati; situazioni, entrambe, cui corrispondono non diritti soggettivi perfetti, ma solo aspettative di diritto, tutelate dall'ordinamento attraverso il suddetto strumento sollecitatorio; da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.


Successione - Successione ab intestato - Accettazione tacita – Decadenza dall’accettazione - Actio interrogatoria - Infrazionabilità del bene – Regime di incommerciabilità del bene - Rif. Leg. artt. 481, 485, 720 cod. civ.; artt. 324 e 749 c.p.c.; artt. 17 e 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47

editor: Cianciolo Valeria