La detenzione domiciliare speciale può essere concessa solo se la disabilità del figlio è accertata come "grave" - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 04 novembre 2024, n. 40488

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 04 novembre 2024, n. 40488; Pres. Siani, Rel. Cons. Masi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47-quinquies ord. pen., può essere concessa solo se la prole della persona condannata sia affetta da una disabilità accertata come "grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. La prescrizione stabilita dalla sentenza n. 18/2020 della Consulta non può essere aggirata, essendo stata la norma dell'art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen., dichiarata contraria alla Costituzione solo nella parte in cui non consente il beneficio in caso di presenza di un handicap specificamente accertato nelle "rituali" forme della legge n. 104/1992.



Diritto penale della famiglia – Prole affetta da una disabilità accertata come "grave" Detenzione domiciliare speciale – Presupposti; Rif. Leg. art. 47-quinquies ord. pen. e art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

editor: Ferrandi Francesca