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Lecita la mancata comunicazione della riserva mentale dell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio - Cass. Civ., Sez. III, ord. 5 novembre 2024 n. 28390

Mercoledì, 6 Novembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Matrimonio
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28390 – Pres. Rel. Scoditti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio di diritto: "non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva".


Matrimonio - Sentenze ecclesiastiche di nullità - Mancata comunicazione della riserva mentale – Risarcimento del danno – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 122, 143, 160 1218, 1175, 1337, 1338, 1440, 2043, 2059, 2721 cod. civ., artt. 112, 183, 184, 187 e 244 cod. proc. civ.; artt. 2, 24 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria