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Violenza sessuale aggravata anche in assenza di una stabile relazione affettiva. Cass., sez. III pen. sent. 30 ottobre 2024, n. 39970

Cass. pen. Est. Di Stasi, sent. 30.10.24 n.39970 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La relazione affettiva, posta a fondamento dell’aggravante di cui al n. 5-quater del comma 1 dell'art. 609-ter  c.p. si concreta in un legame stretto tra l'abusante e la vittima dal quale sia scaturita, quantunque in un breve lasso di tempo, una comunanza di amabili sentimenti che, se anche non sfociati in pregressi rapporti sessuali, si siano tradotti in un idem sentire, in piacevoli emozioni, in premure, nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni che, configurabili anche alternativamente tra loro, non costituiscono prerogativa delle sole coppie di fatto o conviventi, sul rilievo che la ratio della norma, la quale espressamente esclude la necessità della convivenza per l'integrazione dell'aggravante, mira a punire, con clausola di chiusura rispetto alle qualifiche soggettive tipiche (coniuge anche separato o divorziato), più severamente gli abusi sessuali che sono agevolati proprio dal rapporto di fiducia esistente tra le parti legate (o che sono state legate) affettivamente tra loro.

 

Rif. Leg. Art. 609-ter c.p.

Violenza sessuale – Relazione di fiducia - Aggravante

 

Precisa la Suprema Corte che i fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater c.p., è richiesto che il soggetto attivo del reato possieda o abbia posseduto determinate qualità soggettive le quali, indipendentemente dalla convivenza tra autore del reato e vittima, facilitino il delitto, qualora il colpevole sfrutti il rapporto di fiducia che la vittima ripone nell'aggressore - il quale, invece, ne approfitta per accedere violentemente o abusivamente nella sfera più intima della persona offesa - oppure rendano il delitto più efferato, perché compiuto nell'ambito delle mura domestiche e, comunque, dal coniuge o ex coniuge della vittima o da colui che ha intrattenuto una relazione affettiva non più attuale, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla stabilità e/o durata della relazione affettiva.

Dichiarata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto incentrato sulle medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, la Corte rigetta anche il terzo motivo di impugnazione, avendo il giudice del merito escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-bis ultimo comma c.p., con motivazione adeguata e priva di vizi logici e sottratta al sindacato di legittimità. Infatti, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

editor: Fossati Cesare