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Lo stato di abbandono provato in primo grado è insindacabile in sede di legittimità. Cass. civ., ord. 25 ottobre 2024, n. 27682

Domenica, 3 Novembre 2024
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Parise, ord. 25.10.24 n.27682 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora dalle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria sia provato lo stato di abbandono in cui versa il minore, a fronte dell'accertata incapacità, non recuperabile, di entrambi i genitori di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, in difetto di elementi in grado di consentire la formulazione di una valutazione prognostica sul cambiamento e quindi sull'assunzione consapevole del ruolo genitoriale, considerata altresì la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportare i genitori nello svolgimento dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, va dichiarato lo stato di adottabilità del minore con motivazione non sindacabile in sede di legittimità.

Rif. Leg. Art. 15 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 2729 c.c.; Art. 360 c.p.c. 

Stato di abbandono – Dichiarazione di adottabilità - Prova – Inammissibilità - Motivazione apparente

La Corte di Cassazione ritiene infondati e in parte inammissibili i motivi di impugnazione promossi avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale per i Minorenni dichiarativa dello stato di adottabilità di tre minori, di cui uno nato dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la madre e gli altri due nati dalla relazione della medesima madre con due distinti padri, di identità ignota. 

Ritenuto superfluo disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, attesa la necessità di contenere tempi e spese di giudizio, gli Ermellini escludono qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione o del vizio di “motivazione apparente”,  rinvendendosi nella sentenza impugnata un percorso argomentativo lineare, chiaro e non inficiato da illogicità sull'inidoneità genitoriale, non recuperabile, del ricorrente sotto ogni profilo e pure sul dedotto suo cambiamento di vita per gli allegati fatti sopravvenuti.

Nella fattispecie, la Corte di merito ha riportato ampi stralci della C.T.U. espletata in primo grado, da cui sono risultate importanti carenze nell'esercizio della genitorialità, fragilità di strumenti comunicativi e dialogici, di consapevolezza e di preoccupazione primaria anche in relazione alla storia passata del bambino e ai suoi sentimenti. I fatti nuovi sopravvenuti sono stati ritenuti, con motivazione ampia e dettagliata, non decisivi nel senso invocato dal ricorrente.

In ragione di tale ampia motivazione, la Corte d’Appello ha così implicitamente, ma inequivocabilmente rigettato la richiesta di rinnovo della C.T.U.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

editor: Fossati Cesare