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L’assoluzione con formula piena ha efficacia di giudicato anche nel procedimento civile relativo al medesimo fatto. Tribunale di Ancona, sent. 29 ottobre 2024

Tribunale di Ancona, Est Guidarelli, sent. 29.10.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un giudicato penale di assoluzione fondato su un accertamento in concreto – “il fatto non sussiste” – pieno ed effettivo, essendo significativo della insussistenza del fatto contestato nella realtà materiale, oltre che della inesistenza di possibili pregiudizi subiti dalla parte civile eziologicamente connessi alle vicende oggetto del processo penale, esplica i propri  effetti extrapenali nel giudizio civile azionato dal danneggiato, già costituitosi parte civile, per il risarcimento nei confronti dell’imputato assolto, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione tale accertamento di fatto esitato in sede penale, divenuto ostativo della accoglimento nel merito della domanda risarcitoria fondata sul medesimo fatto. 

 

Rif. Leg. Artt. 622, 652 c.p.p.; Artt. 323, 328 c.c.; Artt. 2043, 2059 c.c.

 

Giudicato penale – Giudizio Civile – Costituzione parte civile - Prescrizione

 

Il Tribunale di Ancona definisce i rapporti tra giudicato penale e procedimento civile instaurato per il risarcimento del danno, e, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, precisa che affinché una sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento dell’insussistenza del fatto, occorre il concorso di tre condizioni, ovvero che la sentenza penale sia pronunciata in esito al dibattimento, che il danneggiato si sia costituito parte civile ovvero sia stato messo in condizioni di farlo, che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato o di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile (coincidenza soggettiva).

Nel diverso caso previsto dall’art. 622 c.p.p. di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sul risarcimento del danno, la Corte di merito nanti la quale sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio

Nella fattispecie, la domanda di risarcimento del danno è stata azionata da parte attrice in conseguenza di condotte per le quali la Corte di Cassazione, ribaltando la pronuncia della Corte d’Appello impugnata, ha escluso profili di illiceità ritenendo l’insussistenza del fatto.

Essendo, una eventuale pronuncia del giudice civile che accerti l’esistenza dei fatti contestati alle convenute, in conflitto con la decisione della Corte di Cassazione, così presentando profili di illegittimità giacchè in contrasto con il principio dell’unità della funzione giurisdizionale, la pretesa risarcitoria collegata ai fatti oggetto del processo penale non viene accolta.

Nè, essendo le ulteriori contestazioni esulanti dal contenuto delle imputazioni penali e trattandosi di diritti eterodeterminati, può ritenersi che la costituzione di parte civile nel procedimento penale abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento alle condotte non collegate alla commissione del fatto di reato, rispetto alle quali sarebbe stato necessario un autonomo atto interruttivo, cosa che nella fattispecie non è avvenuto.

Assorbite in virtù del profilo della ragione più liquida le ulteriori questioni.

 

 *si ringrazia l'avv. Valentina Lo Bartolo per la segnalazione 

editor: Fossati Cesare