inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L’extrema ratio dello stato di adottabilità: irrecuperabili le capacità genitoriali. Cass. Civ., Ord. 30 ottobre 2024, n. 27999

Venerdì, 1 Novembre 2024
Giurisprudenza | Capacità | Adozione | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Parise, ord. 30.10.24 n.27999 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Solo ove risulti impossibile, anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono, che il giudice di merito potrà dichiarare solo dopo aver valutato se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44  della l. n. 184 del 1983.

Conf. Cass.28371/2022; Cass. 10278/2024 e Cass. 11138/2024

Rif. Leg. Artt. 10, 15, 44 Legge 4 maggio 1983, n. 184

Stato di abbandono - Capacità genitoriali – Accertamento – Irreversibilità delle incapacità genitoriali

La sentenza della Corte d’Appello impugnata, in rigetto del gravame, ha rilevato che, in base alle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria e a quelle della C.T.U. espletata in primo grado, risultava provato lo stato di abbandono in cui versavano i minori, a fronte dell'accertata e irreversibile incapacità del padre di svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale e considerata la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nello svolgimento dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Ribadisce la Corte di cassazione che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto del prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità (cfr. art. 1 Legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale pronuncia è  consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio.

La Corte di merito non si è attenuta a tali principi: l'irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l'eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra padre e figli avrebbero dovuto essere accertate in base a dati concreti, solo previa verifica dell'utile praticabilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare, aventi nella specie connotazioni assai delicate non solo a causa dei bisogni dei minori aventi anche problemi di salute, ma anche a causa del lungo protrarsi della disposta interruzione di ogni rapporto tra il padre e i figli.

editor: Fossati Cesare