Cumulo di domande di separazione e divorzio ammissibile anche con procedura di negoziazione assistita. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Genova, 28 ottobre 2024
A questa pagina la nota a margine dell'Avv. Caterina Bernardi
Onde velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, la riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, garantendo un’economia dei tempi processuali.
La stessa relazione illustrativa al Dlgs n. 149/2022 suggerisce di individuare la ratio in un risparmio di “energie processuali”, tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o divorzio contenzioso, molte sono tra loro perfettamente sovrapponibili, altre, benché distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori.
Ad avviso della Corte di cassazione, 16.10.2023, n. 28727, è da ritenersi ammissibile il cumulo delle domande anche nell'eventualità in cui i coniugi abbiamo proceduto congiuntamente.
La riforma incentiva inoltre la giustizia complementare, di tal ché la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio deve ritenersi applicabile anche alle procedure di negoziazione assistita da avvocati.
Separazione e divorzio – cumulo – procedure a domanda congiunta – negoziazione assistita – ammissibilità
Rif. Leg.: art. 473-bis.49 I co. cpc – 473-bis.51 cpc - DL 132/2014
editor: Fossati Cesare
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