Il fondo patrimoniale può essere solo per i bisogni di una singola famiglia nucleare. Cass. Civ., Ord. 28 ottobre 2024, n. 27792
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Posto che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, non sopperendo al difetto di annotazione la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. avente efficacia di mera pubblicità-notizia, il fondo patrimoniale deve costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull'unione civile - compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo - i cui beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo e alla destinazione finale dei beni. Nè può essere costituito un fondo patrimoniale in relazione ai bisogni di distinte famiglie nucleari.
Rif. Leg. Artt. 162, 167, 170, 171, 1324, 1418, 1419 c.c.
Fondo patrimoniale - Costituzione e conferimenti – Convenzione matrimoniale - Assegnazione casa familiare – Nullità relativa / Nullità integrale del contratto – Clausola essenziale
La Corte di Cassazione respinge così il primo motivo di ricorso confermando la pronuncia della Corte di merito, che riportandosi alla normativa e alla giurisprudenza relativa al fondo patrimoniale, ha ritenuto nullo in quanto privo di causa il conferimento in esso della quota di comproprietà sulla casa familiare spettante alla figlia dei ricorrenti, in comunione con l'ex convivente di fatto.
Oltre all’assenza di causa, essendo il fondo costituito da soggetti terzi, sarebbe stata necessaria per il perfezionamento, l'accettazione dei coniugi, come previsto dall’art. 167, secondo comma, c.c, ipotesi nella fattispecie non verificatasi.
Viene invece accolto il profilo relativo alla nullità parziale dell’atto.
Considerato che l'art.1419 c.c. pone la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell'intero contratto solo se risulta che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità", essendo l'indagine sull'essenzialità della clausola nulla finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, a seguito dell’espunzione, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti, viola il principio della domanda e della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la pronuncia che dichiari la nullità integrale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale che i coniugi avrebbero ugualmente costituito con oggetto relativo ai beni di loro rispettiva proprietà immobiliare, anche qualora la figlia non avesse conferito il potere dispositivo della sua quota di proprietà immobiliare alla stessa assegnata dalla pronuncia del Tribunale di affidamento della minore nata da convivenza more uxorio.
Peraltro la Corte d’Appello non ha argomentato e motivato la circostanza che la singola clausola (pertinente al solo precitato conferimento dell'immobile) sia un elemento essenziale del negozio complessivo cui inerisce, né comunque ha esplicato che il conferimento de quo si sia posto in un rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le altre pattuizioni-conferimenti dei due coniugi, tale da non potersi considerare l'una senza le altre o viceversa.
Inammissibile il terzo motivo di impugnazione.
editor: Fossati Cesare
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