inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Le condotte di induzione e di istigazione sono idonee a configurare il reato di pornografia minorile - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 24 ottobre 2024, n. 38907

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 24 ottobre 2024, n. 38907; Pres. Aceto, Rel. Corbo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Risponde del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1, c.p., anche chi, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche.


Minori – Pornografia minorile - Condotte di induzione e di istigazione – Configurazione del reato; Rif. Leg. Art. 600-ter c.p.

editor: Ferrandi Francesca