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Espulsione per lo straniero non convivente con la famiglia e decaduto dalla responsabilità genitoriale - Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 ottobre 2024 n. 40149

Giovedì, 31 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Stranieri
Cass. Pen., Sez. I, sentenza 30 ottobre 2024 n. 40149 - Pres. Boni, Cons. Rel. Toscani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lo straniero deve essere espulso in assenza delle situazioni di legame familiare indicate dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286.
E’ irrilevante la regolare presenza in Italia di un parente (nel caso, un fratello) difettando la convivenza ed altresì, ininfluente la presenza del figlio minore, se è intervenuta dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale, nomina di un tutore del minore ed affidamento ad altri familiari, non potendo venire in rilievo l'ipotetica reintegra dei diritti genitoriali dai quali era decaduto, dovendo il giudizio svolgersi sulla base di elementi fattuali sussistenti in attualità.


Stranieri – Immigrazione – Motivi dell’espulsione – Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Rif. Leg. art. 6 CEDU; artt. 1, 4, 6, 10, 13, 16 e 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

editor: Cianciolo Valeria