Atti crudeli su un bimbo di due anni. Tortura e non maltrattamenti - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 ottobre 2024 n. 39722
La lunga sentenza che qui si segnala e vi invito a leggere, non è solo una sentenza. O meglio, non è una sentenza, ma un diario doloroso.
Immagino la fatica di quei giudici che hanno dovuto scorrere più e più volte quei racconti che trasudano non violenza, ma malvagità.
La malvagità dell'animo umano inspiegabile, imperscrutabile che ha portato alla morte un bambino ignaro e inconsapevole per mano del padre.
Valeria Cianciolo
Laddove vengano accertati una pluralità di atti di grave, efferata, insensata violenza, con inflizione di sofferenze corporali, connotati da crudeltà, in quanto gratuiti per i patimenti cagionati, rivelatori dell'indole malvagia ed espressivi di totale assenza di sensibilità a ogni richiamo umanitario nei confronti di un soggetto che si trovi in condizioni di minorata difesa (nel caso di specie attuati dal padre sul figlioletto molto piccolo), dovute all'età, e che hanno posto la vittima, già inerme, in una condizione di totale assoggettamento, si configura il reato di tortura.
È configurabile un concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e il delitto di tortura dal momento che, alla luce di un confronto strutturale tra le due fattispecie, non è ravvisabile un rapporto di continenza tra le due norme incriminatrici.
Delitto penale – Tortura – Maltrattamenti pluriaggravati – Crudeltà – Condizioni di minorata difesa - Concorso materiale dei reati – Acute sofferenze - Rif. Leg. artt. 62-bis. 69, 133, 572, 613-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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