Atti crudeli su un bimbo di due anni. Tortura e non maltrattamenti - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 ottobre 2024 n. 39722
La lunga sentenza che qui si segnala e vi invito a leggere, non è solo una sentenza. O meglio, non è una sentenza, ma un diario doloroso.
Immagino la fatica di quei giudici che hanno dovuto scorrere più e più volte quei racconti che trasudano non violenza, ma malvagità.
La malvagità dell'animo umano inspiegabile, imperscrutabile che ha portato alla morte un bambino ignaro e inconsapevole per mano del padre.
Valeria Cianciolo
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Laddove vengano accertati una pluralità di atti di grave, efferata, insensata violenza, con inflizione di sofferenze corporali, connotati da crudeltà, in quanto gratuiti per i patimenti cagionati, rivelatori dell'indole malvagia ed espressivi di totale assenza di sensibilità a ogni richiamo umanitario nei confronti di un soggetto che si trovi in condizioni di minorata difesa (nel caso di specie attuati dal padre sul figlioletto molto piccolo), dovute all'età, e che hanno posto la vittima, già inerme, in una condizione di totale assoggettamento, si configura il reato di tortura.
È configurabile un concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e il delitto di tortura dal momento che, alla luce di un confronto strutturale tra le due fattispecie, non è ravvisabile un rapporto di continenza tra le due norme incriminatrici.
Delitto penale – Tortura – Maltrattamenti pluriaggravati – Crudeltà – Condizioni di minorata difesa - Concorso materiale dei reati – Acute sofferenze - Rif. Leg. artt. 62-bis. 69, 133, 572, 613-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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