Lo squilibrio economico–patrimoniale-reddituale tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo condiziona il diritto all’assegno. Cass. Civ., Ord. 23 ottobre 2024, n. 27536
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L'unico denominatore comune e “condicio sine qua non” nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo coniugale. La condizione complessiva dei coniugi, che deve essere correttamente "fotografata" al momento dello scioglimento del vincolo, costituendo lo squilibrio una precondizione del sorgere del diritto all'assegno di divorzio, è certamente integrata dai beni facenti parte della comunione legale, una volta attribuiti secondo il criterio di legge a ciascuna delle parti del giudizio.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Squilibrio economico-reddituale e patrimoniale tra i coniugi – Scioglimento della comunione legale – Funzione assistenziale – Contributo alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge – Prova presuntiva
La Corte di Cassazione richiama i propri precedenti in tema di assegno divorzile, muovendo dalla considerazione che, ove sia accertato, anche mediante presunzioni, che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente o esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata in favore di uno di essi, si deve ritenere che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari abbia consentito a quest’ultimo la costruzione di solide basi professionali e reddituali.
Entro questo contesto si deve ritenere che il quadro della condizione economico-patrimoniale e reddituale della parte richiedente l'assegno si componga anche dei cespiti pervenuti con la divisione dei beni e frutti in comunione legale.
Il concorso prevalente o esclusivo di un coniuge alla formazione dei beni costituenti la comunione non può essere considerato come una anticipata compensazione incidente negativamente sull'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, nel momento in cui la condizione di squilibrio economico e patrimoniale dopo lo scioglimento del vincolo coniugale permanga, come accertato nella fattispecie dalla Corte di merito, la quale ha dato ampio riscontro in motivazione in relazione alla consequenzialità causale tra il ruolo prevalentemente dedicato alla conduzione della vita familiare da parte della ex moglie e la solida posizione economico patrimoniale nonché reddituale in capo all'ex marito, e ciò con valutazione non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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