Testamento pubblico. Volontà del testatore e lettura del notaio solo in presenza dei testimoni - Cass. Civ., Sez. II, ord. 24 ottobre 2024 n. 27585
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La legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi.
L’osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è finalizzata a raggiungere la massima garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.
Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia già stata predisposta dal notaio, è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà alla presenza dei testimoni.
Successione – Testamento pubblico –Incapacità di intendere e di volere della testatrice - Violazione del principio di non contestazione - Doppia conforme - Rif. Leg. art. 603 cod. civ.; artt. 360 e 348-ter ult. co. cod. proc. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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