Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il coniuge non scrimina quando sia provato lo stato di soggezione della vittima. Cass. sez. III pen., sent. 24 ottobre 2024, n. 38909
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez.3, n. 16609 del 24/01/2017, Rv.269631 - 01); Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994 Ascari, Rv. 198709).
Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.
Violenza sessuale – Atti sessuali - Stato di soggezione della vittima – Mancato dissenso – Onere della prova
La Suprema Corte annulla la sentenza della Corte territoriale impugnata per avere riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, con argomentazioni carenti, contraddittorie e non conformi ai principi espressi dalla Corte di legittimità in materia.
Pur avendo preso atto del contesto vessatorio in cui si inseriva la consumazione degli atti sessuali, i Giudici dell’Appello hanno ritenuto che, non avendo la donna esternato il suo dissenso alle richieste del marito, nonostante le mortificazioni subite, non si potesse sostenere che l'imputato fosse consapevole di agire contro la sua volontà.
Riportandosi ai propri precedenti, la Suprema Corte ricorda come, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica tale da provocare la coazione della vittima, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso.
L'errore sul dissenso della vittima rileva come errore di fatto il cui onere probatorio incombe sull'imputato.
Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, pertanto non ha valore scriminante qualora sia provato che la persona offesa abbia subito tali rapporti per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza, da parte dell'autore delle violenze, del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.
editor: Fossati Cesare
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