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Divisione ereditaria. La formazione delle porzioni non deve necessariamente essere omogenea - Cass. Civ., Sez. II, ord. 24 ottobre 2024 n. 27602

Sabato, 26 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 24 ottobre 2024 n. 27602 – Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio stabilito dall'art. 727 c.c., in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima.
Nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.


Successione – Divisione ereditaria – Diritto dei condividenti ad una porzione in natura - Ampia discrezionalità del giudice nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti - Rif. Leg. artt. degli artt. 457, 459, 565, 718, 726, 727, 720, 722 e 2697 cod. civ. artt. 81, 110, 116, 323, 360 co. 1 n. 3) e 4) c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria