Il curatore dell’eredità giacente risponde dei tributi successori nei limiti del valore del patrimonio ereditario. Cass. civ., ord. 18 ottobre 2024, n. 27081
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Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DLgs. n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione - adempimento necessariamente connesso all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento - è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del medesimo D.Lgs., al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore del patrimonio ereditario, non potendosi certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze.
Conf. Cass. 15 luglio 2009, n.16428
Rif. Leg. Art. 4, 27, 28, 31, 36, D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346; Artt. 2, 10 del DLgs. 31 ottobre 1990 n. 347; Art. 530 c.c.
Dichiarazione di successione – Imposte ipotecarie e catastali – Curatore dell’Eredità giacente – Obbligo di pagamento – Possesso beni ereditari – Valore patrimonio ereditario
editor: Fossati Cesare
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