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Il curatore dell’eredità giacente risponde dei tributi successori nei limiti del valore del patrimonio ereditario. Cass. civ., ord. 18 ottobre 2024, n. 27081

Corte di Cassazione, ord. 18.10.24 n.27081 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DLgs. n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione - adempimento necessariamente connesso all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento - è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del medesimo D.Lgs., al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore del patrimonio ereditario, non potendosi certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze.

Conf. Cass. 15 luglio 2009, n.16428

Rif. Leg. Art. 4, 27, 28, 31, 36, D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346; Artt. 2, 10 del DLgs. 31 ottobre 1990 n. 347; Art. 530 c.c.

Dichiarazione di successione – Imposte ipotecarie e catastali – Curatore dell’Eredità giacente – Obbligo di pagamento – Possesso beni ereditari – Valore patrimonio ereditario

La Suprema Corte accoglie così il ricorso promosso dall’Erario avverso la sentenza della C.T.R. che aveva escluso la responsabilità del curatore della eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata a norma degli artt. 27 e ss. del D.Lgs. n. 346/1990.
Allineandosi alla precedente giurisprudenza di legittimità, pur superata dalle successive pronunce di merito, il Collegio ritiene che dall’obbligo gravante sul curatore di presentazione della dichiarazione di successione consegua anche quello del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ad essa correlate, trovando ciò conferma proprio nell'art. 36, comma 4,  D.Lgs. n. 346/1990 che prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere siffatta facoltà.
Il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti “del valore dei beni ereditari in suo possesso”, non potendosi ritenere condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura dello Stato nella parte in cui ritiene che il curatore debba risponderne personalmente con i propri beni.

editor: Fossati Cesare