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Fondo patrimoniale: onere del contribuente provare l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. Cass. civ., sez. V, sent. 11 ottobre 2024, n. 26496

Cass. Est. Chieca, sent. 11.10.24 n.26496 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che l'iscrizione di ipoteca su beni conferiti nel fondo patrimoniale è legittima soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità e considerato che il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva va ricercato nella relazione esistente fra il fatto generatore delle obbligazioni e il soddisfacimento delle esigenze familiari, l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, spettando, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore

Conf. ex multis Cass. n. 12397/2024

Rif. Leg. Art. 170 c.c.; Art. 77, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.

Fondo patrimoniale – Iscrizione ipoteca fiscale - Estraneità ai bisogni della famiglia – Giurisdizione Giudice Ordinario / Giurisdizione Giudice Tributario - Onere della prova

Riconosciuto, in virtù di consolidata giurisprudenza sul tema, il denunciato vizio di parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Sud S.p.A. concerneva pacificamente anche crediti di natura non tributaria da devolversi alla cognizione del giudice ordinario, la Suprema Corte ravvisa una non corretta applicazione dei principi di diritto relativi all’esecuzione su beni costituiti in fondo patrimoniale da parte della C.T.R. del Lazio per avere erroneamente addossato all'agente della riscossione l'onere di dimostrare che il debito tributario a garanzia del quale era stata operata l'iscrizione dell'ipoteca fiscale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 fosse inerente ai bisogni della famiglia della contribuente.

In accoglimento del ricorso principale, previo rigetto dei motivi del ricorso incidentale condizionato, la Corte dispone la cassazione della sentenza gravata e la prosecuzione della controversia, da riassumersi nei termini di legge, nanti al giudice ordinario relativamente ai crediti di natura non tributaria posti a base dell'impugnata iscrizione ipotecaria.

Quanto al resto, la causa viene rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della vertenza, incluse le questioni assorbite, in conformità ai principi di diritto espressi e per la regolamentazione delle spese di giudizio.

editor: Fossati Cesare