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Gli accordi economici raggiunti in sede di divorzio non sono successivamente opponibili tra le parti. Tribunale di Vicenza, sent. 25 settembre 2024

Tribunale di Vicenza, sent. 25.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va respinta la domanda volta ad ottenere, all'indomani della sentenza di divorzio, un’indennità di occupazione dall’ex coniuge per ogni mese decorso da allora, qualora in sede giudiziale i coniugi abbiano concordato che la casa familiare in comproprietà sarebbe rimasta nella disponibilità di uno solo, pur non trattandosi di assegnazione, ma non potendo una manifestazione unilaterale di volontà espressa dopo la sentenza porre nel nulla gli effetti di un negozio bilaterale validamente concluso.

 

Conforme Cass. n. 10927/2018.

 

Rif. Leg. Rif. Leg. Artt. 143, 316-bis, 1111 c.c.

 

Indennità di occupazione della casa familiare - Spese sostenute per la famiglia - Rimborsi – Indennità per i miglioramenti dell’immobile – Scioglimento della comunione

 

Dal momento che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., il Tribunale di Vicenza, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto,  ritiene che a seguito del divorzio non sussista il diritto del coniuge richiedente al rimborso delle spese sostenute per l’abitazione adibita a casa familiare in comproprietà, neppure qualora queste abbiano incrementato il valore del bene, sempre che non sia provato il superamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza di tali esborsi.

Anche la domanda di scioglimento della comunione, benché espressione di un diritto di ogni comproprietario, pare contraddire il diritto di godimento pattiziamente riconosciuto al convenuto, il quale avrà così titolo per agire in separata sede per il risarcimento del danno.

editor: Fossati Cesare