Violenza sessuale. Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il coniuge non ha valore scriminante - Cass. Pen., Sez. III, sent. 24 ottobre 2024 n. 38909

Cass. Pen., Sez. III, sent. 24 ottobre 2024 n. 38909 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta
Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

La sentenza impugnata è stata annullata risultando integrati il vizio di violazione di legge e di motivazione dedotto in ricorso.

Violenza sessuale – Rif. Leg. art. 609-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria