Maltrattamenti e superamento di ogni ragionevole dubbio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 21 ottobre 2024 n. 38601

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 21 ottobre 2024 n. 38601 - Pres. Aprile, Cons. Rel. Tripiccione per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti è la condotta di abituale inflizione di vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona che viene posta in condizione di soggezione. Tale stato di inferiorità psicologica non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, la cui sussistenza, a fronte dell'abitualità dei soprusi, non è esclusa dalle sporadiche reazioni della vittima.

L'abitualità e vessatorietà delle condotte sono state ricostruite sulla base del dettagliato racconto della vittima, e dei riscontri offerti dalla teste una teste e dai referti medici, dai quali sono emerse le reiterate condotte consiste in offese alla dignità della vittima, minacce anche di morte, aggressioni verbali e fisiche (consistite in schiaffi, pugni, calci all'addome o alle gambe), anche alla presenza dei figli, in conseguenza delle quali la persona offesa era stata costretta più volte a recarsi al pronto soccorso.

Maltrattamenti in famiglia – Abituali condotte vessatorie - Legittimo ribaltamento in appello della pronuncia assolutoria di primo grado - Superamento di ogni ragionevole dubbio - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria