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Illecita sottrazione internazionale di minori. Quando può essere disposto il rimpatrio? - Cass. Civ., Sez. I, Sent., 21 ottobre 2024, n. 27169

Giovedì, 24 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto internazionale | Minori
Cass. Civ., Sez. I, Sent., 21 ottobre 2024, n. 27169; Pres. Giusti, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro.


Minori – Ascolto del minore - Sottrazione internazionale di minorenni – Presupposti; Rif. Leg. Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980

editor: Ferrandi Francesca